IL DIVORZIO
Il divorzio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 898/1970, successivamente modificata dalla l. n. 74/1987.
A differenza della separazione (sia essa consensuale o giudiziale) che non fa cessare il rapporto coniugale ma ne attenua solo gli effetti, il divorzio produce lo scioglimento definitivo del matrimonio (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all’Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili (se celebrato con rito religioso riconosciuto dallo Stato).
La condizione principale al fine di ottenere il divorzio è costituita dalla separazione personale dei coniugi, senza sopravvenuta riconciliazione, protrattasi ininterrottamente 6 mesi o un anno a seconda se la separazione è stata consenusale o giudiziale.
Si deve trattare, pertanto, di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza, a tal fine, una mera separazione di fatto concordata tra i coniugi senza richiedere l'omologazione del Tribunale.
L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma altresì che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
Il Tribunale dovrà accertare cioè accertare l’esistenza di due condizioni.
La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine della comunione materiale tra i coniugi (cioè vengono meno la stabile convivenza, la comune organizzazione domestica, dal reciproco aiuto personale e l'assenza di rapporti sessuali) e della comunione spirituale (cioè cessano l'affetto e il sostegno spirituale e psicologico reciproci e non vi è più comprensione nella coppia.)
La seconda, di natura oggettiva, è costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970), ovvero: coniuge riconosciuto colpevole di delitti di particolare gravità accertati dopo il matrimonio; matrimonio non consumato; cambiamento di sesso di uno dei due coniugi; coniuge straniero che ha già ottenuto l'annullamento o scioglimento di matrimonio all'estero o che si sia già risposato.
La richiesta di divorzio è di due tipologie: può essere congiunta quando proviene da parte di entrambi i coniugi, oppure disgiunta quando è chiesta da uno solo di essi.
Come per la separazione, per il divorzio consensuale, sono applicabili le novità descritte in cima questa pagina.
Diversamente, laddove i coniugi non siano in sintonia sulle condizioni divorzili, si ha il divorzio giudiziale o contenzioso. In questa seconda ipotesi, come nella separazione giudiziale, è sufficiente che il ricorso sia depositato da uno solo dei coniugi e permette di instaurare il processo civile secondo il rito ordinario.
Nel corso della prima udienza, il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione dei coniugi, successivamente assume i provvedimenti urgenti e/o provvisori necessari a regolare i rapporti tra le parti in causa e che avranno validità fino alla pronuncia della sentenza di divorzio.
L'iter processuale prevede l'instaurazione della fase istruttoria, nella quale entrambi i coniugi produrranno documenti e chiederanno l'ascolto di eventuali testimoni; verranno compiute tutte quelle attività finalizzate a fornire le prove necessarie a sostegno delle proprie ragioni.
All'esito di questa complessa fase, il giudice pronuncerà la sentenza contenente le condizioni imperative decise dal Tribunale nella regolamentazione dei rapporti tra le parti in causa.
La sentenza di divorzio produce una serie di effetti personali e patrimoniali in capo alle parti.
Essa è la naturale prosecuzione di quanto statuito in sede di separazione personale dei coniugi, le cui condizioni possono liberamente essere confermate o modificate dal giudice adito in questa fase.
Gli effetti personali prodotti dalla sentenza di divorzio sono:
• il mutamento dello stato civile dei coniugi, che potranno contrarre un nuovo matrimonio;
• la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo autorizzazione del giudice a continuare ad utilizzarlo.
Gli effetti patrimoniali sono:
• la corresponsione eventuale di un assegno divorzile periodico in favore del coniuge economicamente più debole, che sia privo di redditi adeguati e sia nell'oggettiva impossibilità di procurarseli, altrimenti sostituibile da un assegno in un'unica soluzione, laddove le parti siano concordi;
• la perdita dei diritti successori;
• il diritto alla pensione di reversibilità, solo nella circostanza che il coniuge sia titolare dell'assegno divorzile e non sia convolato a nuove nozze; se l'ex coniuge aveva contratto un nuovo matrimonio, la pensione di reversibilità va distribuita proporzionalmente tra i coniugi sopravvissuti in relazione alla durata dei rispettivi matrimoni;
• il diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio, in costanza di assegno divorzile ed in mancanza di un nuovo matrimonio.
È appena il caso di precisare, infine, che il divorzio scioglie soltanto il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio religioso.
Per la Chiesa Cattolica il matrimonio religioso continua a produrre i suoi effetti fino a che questo non venga dichiarato nullo o annullato dall'organo giudiziario ecclesiastico, il Tribunale Ecclesiastico Regionale o Sacra Rota.
La Chiesa Cattolica e le altre religioni concordatarie non riconoscono alcuna efficacia alle sentenze dei Tribunali della Repubblica in materia di matrimonio religioso.